LECCE – Interessante sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro – chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’Ente Riscossore avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cospicua pretesa contributiva avanzata nei confronti di un contribuente, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mellone, ammontante a circa 160.000,00 Euro.
La questione dibattuta aveva ad oggetto la prova dell’avvenuta notificazione di alcuni atti interruttivi della prescrizione da parte dell’Ente riscossore.
Nello specifico la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello.
Nel merito la stessa Corte ha, inoltre, ritenuto irrilevante la produzione predetta in quanto avente ad oggetto documentazione di parte.
Ed invero, l’Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., impugnando la sentenza resa dal Tribunale Civile di Lecce – Sezione Lavoro, sosteneva l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, già riferiti in primo grado e mai provati.
L’Ente, infatti, aveva prodotto, solo in sede di gravame, della documentazione che sarebbe stata rinvenuta nei propri archivi.
La Corte d’Appello ha, però, ritenuto che tale documentazione non potesse essere prodotta in grado di appello e che, in ogni caso, la stessa era priva di efficacia probatoria.
Sicché, la Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro – accogliendo le ragioni del contribuente ha dichiarato inammissibile l’azione proposta, confermando, quindi, la sentenza di primo grado di annullamento dell’atto impugnato.
L’avvocato Marco Mellone ha precisato che la Corte adita, ritenendo sussistente il termine prescrizionale quinquennale, ha condannato l’appellante alla refusione delle spese di lite, lasciando indenne il contribuente da qualsiasi spesa di giustizia, ed ha, altresì, condannato lo stesso Ente anche al versamento del doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, a fronte della manifesta infondatezza della domanda avanzata.