MARTANO (Lecce) – La Guardia di Finanza di Otranto, nell’autunno scorso, ha elevato numerose sanzioni ai cittadini del Comune di Martano per violazione dell’art. 316 ter comma 2 c.p. per “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Un commerciante, di 60 anni, proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, eccependo l’errato calcolo reddituale effettuato dall’Organo Accertatore ai fini della concessione dei buoni speda ai nuclei familiari in difficoltà distribuiti dai Comuni nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, in virtù dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020.
La Guardia di Finanza, nell’individuare il reddito del nucleo familiare del commerciante, ha considerato inspiegabilmente il fatturato prodotto del mese di marzo 2020, risultante dal Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, in violazione del Disciplinare allegato alla Delibera di Giunta Comunale del Comune di Martano n. 42 del 1°aprile 2020 che, nelle modalità e criteri di individuazione dei beneficiari, indicava chiaramente il reddito del nucleo familiare e non il fatturato.
I termini reddito e fatturato indicano, infatti, concetti contabili completamente diversi. Ai fini del calcolo reddituale, se la Guardia di Finanza avesse epurato il fatturato del ricorrente dall’IVA e dai costi di esercizio del mese di marzo 2020, avrebbe riscontrato un reddito ampiamente rientrante nei criteri per l’ottenimento dei buoni spesa. Nonostante tale “svista” da parte dell’Organo accertatore, il Prefetto di Lecce, emetteva ordinanza di rigetto del ricorso gerarchico proposto, confermando la sanzione emessa dalla Guardia di Finanza.

Il commerciante, assistito dall’avvocata Maria Assunta Saracino, ha presentato un ricorso al Giudice di Pace di Lecce che con una recentissima sentenza annullava l’ordinanza di ingiunzione del Prefetto e quindi l’ingiusta sanzione comminata al commerciante perché carente di motivazione. Secondo il Giudice di Pace di Lecce, l’Ordinanza Prefettizia, omettendo di menzionare e valutare le eccezioni sollevate dal ricorrente nei propri scritti difensivi circa l’erroneo calcolo reddituale, è illegittima perché emessa in violazione dell’art. 18 Legge n. 681/81.
L’attività amministrativa non può andare a detrimento delle garanzie poste a tutela degli interessi dei privati, soprattutto nell’attuale difficile situazione causata dalla pandemia, e tale sentenza, per l’avvocato Maria Assunta Saracino, rappresenta e sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto del diritto ad una decisione motivata, (dall’art. 3 della L. n. 241/1990) direttamente discendente dal diritto ad una buona amministrazione, a cui corrisponde, per la Pubblica Amministrazione, l’obbligo di motivare i propri provvedimenti.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Lecce ha di fatto censurato l’attività della Pubblica Amministrazione che in un primo momento, nelle vesti della Guardia di Finanza di Otranto, aveva emesso un verbale sulla base di valutazioni errate e in un secondo momento, nelle vesti del Prefetto di Lecce, aveva omesso di ascoltare le ragioni del cittadino, emettendo un provvedimento privo di motivazione.