“Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, Consigliere Relatore Dott. Renato RORDORF, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 hanno respinto il ricorso della Banca Popolare Pugliese avverso la Sentenza n. 97 del 2009 emessa dalla Corte d’Appello
di Lecce, in persona del Consigliere Dott. Alessandro Silvestrini, relativamente ad una causa per la ripetizione di illegittime competenze bancarie avviata da un correntista salentino.” Lo comunica in una nota l’avv. Antonio Tanza, vicepresidente di ADUSBEF.
“Le Sezioni unite hanno chiarito una volta per tutte, dando più tempo ai clienti che presentano istanza per la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati che “dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristìnatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.” Il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni operate dal correntista dall’apertura del conto alla sua chiusura. Non solo. Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dal legislatore e secondo cui “l’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad l’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
Insomma il correntista può recuperare tutto le somme che la banca ha illegittimamente acquisito dalla prima operazione sino alla chiusura del conto, purché questo non sia chiuso da oltre dieci anni.
Inoltre è vietata ogni forma di anatocismo: è, dunque, vietato l’anatocismo trimestrale e quello annuale.
Secondo l’avv. Antonio Tanza, vicepresidente di ADUSBEF, il recupero potrebbe comportare ai correntisti che conservano gli estratti conto un recupero di decine di miliardi di euro.
Ultima annotazione: tutti i giudici nazionali devono attenersi all’insegnamento della Suprema Corte. Chi non si attiene rischia il processo disciplinare!”