Il Tar Puglia, Sezione I^ di Lecce (pres. Cavallari, est. Viola) ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Otranto contro il decreto di vincolo indiretto sull’”area demaniale marittima prospiciente il centro antico di Otranto” imposto dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia su segnalazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici.
Con tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, era stata vietata, nell’intera baia di Otranto, ed in particolare nell’area portuale, la costruzione a mare di ogni nuova opera che potesse alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti quali il Castello, il Fortino Casamatta, la Cattedrale, Le Mura Idrusa, il Fortino sulla Riviera degli Haethey e la Torre del Serpe, rimanendo consentite esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere già presenti nello specchio d’acqua purché non avessero determinato aumento di volumi e o previsto inserimento di impianti che potessero alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti citati.
Il Comune di Otranto non ha condiviso il decreto e ha deciso di impugnarlo, incaricando del ricorso al Tar l’Avv. Mauro Finocchito, che già aveva assistito vittoriosamente l’Amministrazione Comunale nel giudizio sul vincolo archeologico imposto poco prima, sempre dal Direttore Regionale, sulla stessa area del fronte mare cittadino.
Il vincolo storico-monumentale avrebbe comportato effetti ancora più seri e compromettenti. Se fosse stato confermato, infatti, esso avrebbe potuto inibire per il futuro la realizzazione di qualsiasi nuova opera nella baia. Facilmente intuibili quindi gli effetti preclusivi che avrebbe potuto determinare sull’iter approvativo del progetto del nuovo porto turistico, giunto frattanto ad uno stadio avanzatissimo nella procedura di approvazione.
Proprio con riferimento a tale ultima opera, nel proprio ricorso al Tar, il Comune aveva sottolineato anzitutto la singolare coincidenza temporale del decreto di vincolo con l’avvio della conferenza di servizi per l’approvazione del nuovo porto turistico: come mai – ha domandato retoricamente il comune – solo ora, a ben 74 anni dal primo decreto di tutela diretta (quello sulle antiche Mura Idrusa del 1937) e dopo 21 anni dall’ultimo (quello sul Fortino Casamatta del 1990), si è ritenuta opportuna l’imposizione di un vincolo indiretto su tutto il tratto di mare antistante la Città, che all’epoca dei vincoli diretti, e per diversi anni sino ad oggi, non è stato reputato necessario?
Dopo avere evidenziato tali singolari coincidenze, il Comune ha contestato in particolar modo il metodo con cui la Soprintendenza era addivenuta all’imposizione del vincolo “dall’alto”, totalmente prescindendo da qualsiasi considerazione dei tantissimi ulteriori interessi di diversa natura – ma pur essi meritevoli di tutela – legati all’attività portuale mercantile, commerciale, diportistica e militare ed a tutto l’indotto che attorno ad essa gravita.
Nel proprio ricorso, il Comune premette di concordare sul fatto che l’interesse alla tutela paesaggistica ed ambientale debba ritenersi preminente, in ragione della rilevanza costituzionale dello stesso; e si dichiara perfettamente d’accordo con la previsione di adeguati strumenti di tutela che salvaguardino beni di importanza incommensurabile per il territorio, quali le mura antiche, la Torre Matta, la Torre del Serpe, la Cattedrale; sottolinea tuttavia che, in un così ampio e particolare contesto territoriale, qualsiasi provvedimento adottando debba preliminarmente farsi carico di ponderare adeguatamente tutti gli ulteriori interessi in gioco, alcuni dei quali – anch’essi – di rilevanza costituzionale (si pensi, ad esempio, alle ragioni di tutela della sicurezza e della pubblica incolumità che normalmente sottendono la realizzazione di opere portuali di protezione, o alle funzioni anche militari svolte all’occorrenza nel Porto di Otranto), ponendoli in comparazione con quelli ritenuti a fondamento della misura di tutela paesaggistica.
In tale logica, la tutela degli interessi culturali ed architettonici non è incompatibile con progetti di sviluppo sostenibile, quali quelli del nuovo porto turistico, i quali, lungi dal comprometterne la godibilità estetica e la fruizione pratica, possono anzi contribuire a valorizzarli.
In definitiva, per il Comune è certamente giusto che la Soprintendenza interferisca sulla progettazione di nuove opere all’interno della baia ed indichi le soluzioni tecniche che a suo parere salvaguardino e valorizzino al meglio i beni monumentali visibili dalla costa; è sicuramente sbagliato, invece, calare dall’alto vincoli che – come quello di specie – vietino a monte qualsiasi tipo di intervento, a prescindere dalla sua concreta incidenza sul contesto territoriale preesistente.
La necessità di contemperare tutte tali esigenze avrebbe dovuto suggerire, all’allora Direttore, il ricorso allo strumento specifico del piano paesaggistico di cui all’art. 143, e non il decreto di vincolo indiretto di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 42/04, atteso che il primo, a differenza del secondo, presuppone un tavolo preliminare di concertazione al quale devono poter sedere insieme con la Soprintendenza tutti gli altri soggetti portatori di interessi qualificati nel contesto marino e territoriale di riferimento.
Il Tar ha condiviso le ragioni esposte al riguardo dal difensore del comune.
Nella sentenza del Tar si legge infatti che “Nella vicenda che ci occupa, appare immediatamente evidente come l’area vincolata sia caratterizzata dalla presenza di una tale quantità di interessi (in primo luogo, legati alla portualità mercantile, turistica e militare, ma in buona sostanza, incidenti sull’intera vita sociale ed economica della cittadina) che, oltre a non essere stati in alcun modo considerati nelle valutazioni prodromiche all’imposizione del vincolo, non possono trovare, ancora più in radice, adeguata considerazione nel meccanismo di imposizione del cd. vincolo indiretto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che, per effetto della sua stessa origine storica, non può assicurare adeguata considerazione ad interessi diversi da quelli riportabili alla “ristretta” logica proprietaria), ma che, al contrario, possono trovare valutazione e composizione attraverso il ricorso al diverso strumento del piano paesaggistico. In buona sostanza, pertanto, si tratta di fattispecie (l’imposizione di un vincolo di tutela sull’intera prospettiva a mare di una cittadina) che importa necessariamente la considerazione di tutta una serie di interessi, pubblici e privati, che sono strutturalmente incompatibili con la logica propria del cd. vincolo indiretto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e che, al contrario, possono trovare adeguata composizione nel procedimento, caratterizzato da più ampi meccanismi partecipativi, della cd. programmazione paesaggistica. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del decreto di vincolo indiretto impugnato dall’Amministrazione comunale di Otranto”.
“Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto in quanto ci consentirà di continuare a portare avanti la nostra programmazione tesa allo sviluppo della portualità turistica di cui la Città ha fondamentale bisogno”, dichiara il sindaco Luciano Cariddi. “Proprio nei prossimi giorni verrà pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori relativi al porto interno, mentre a gennaio 2012 è fissata la riunione della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del nuovo porto esterno”.
“Non contestiamo affatto le esigenze e le opportunità di tutela dei beni monumentali predetti, quanto piuttosto le modalità generiche ed indiscriminate di imposizione del vincolo, non correlate ai singoli beni, ma esteso ancora una volta ad un tratto di mare enorme e sproporzionato rispetto alle effettive esigenze di tutela, scevre da qualsiasi considerazione di tutti gli ulteriori interessi di diversa natura gravitanti sull’area portuale ed all’interno della baia”.
“Inoltre non escludiamo di aprire un nuovo confronto con la Soprintendenza, nel reciproco rispetto dei ruoli istituzionali, teso ad individuare le soluzioni necessarie per tutelare i luoghi senza vessare inutilmente l’iter procedurale legato ad alcune attività e agli interventi portuali, compatibili, che si vogliono realizzare ad Otranto”, conclude il primo cittadino.