LECCE – Con ordinanza n. 372 del 18.7.2017 la III Sezione del TAR Lecce (Presidente Enrico d’Arpe, estensoreAnna Abbate) ha respinto il ricorso proposto da un partecipante al concorso bandito dal Comune di Lizzanello.
Era, infatti, accaduto che il Comune di Lizzanello aveva bandito un concorso pubblico per la copertura di due posti di Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare uno al settore urbanistica edilizia ambiente e l’altro al settore lavori pubblici.
Un soggetto inizialmente ammesso era stato escluso poiché il Comune, di concerto con il Miur, aveva ritenuto che il soggetto non avesse i requisiti per partecipare al concorso.
Il partecipante escluso aveva quindi impugnato la graduatoria, dopo, cioè, che il Comune aveva ormai indicato i due vincitori del concorso.
Il Tar Lecce, investito della questione, aderendo alle tesi dei due vincitori – difesi il primo classificato dagli avvocati Leonardo Maruotti e Franceco G. Romano e il secondo dall’Avv. Angelo Vantaggiato – ha stabilito che “l’esclusione del predetto ricorrente dal concorso appare essere stata legitti- mamente disposta” poiché il ricorrente aveva dichiarato un’equipollenza dei titoli di studio poi rilevatasi insussistente; in altre parole, il Tar ha stabilito che la laurea posseduta dal ricorrente non è idonea e sufficiente, in quanto sono richieste competenze specifiche per la direzione degli uffici.
La pronuncia del Tar Lecce, quindi, riveste particolare importanza perché conferma la bontà dell’operato comunale, consente ai due vincitori di poter prendere servizio al più presto e, quindi, permette al Comune di Lizzanello di sopperire alle carenze in organico in settori strategici quali Edilizia, Am- biente e Lavori Pubblici.