Qualora l’istituzione scolastica non vi adempia, o vi adempia con ritardo, deve risarcire il danno esistenziale. Il TAR Sardegna, con la sentenza 00999 del 16 novembre 2012, ha richiamato il principio già statuito dalla Corte Costituzionale ed applicato in numerose sentenze di merito, in base al quale il diritto
all’istruzione dell’alunno disabile prevale rispetto eventuali carenze di organico o di bilancio che possano essere opposte dall’istituzione scolastica, la quale pertanto non può opporre alcun ostacolo rispetto l’assegnazione all’alunno delle ore di insegnamento di sostegno previste nel PEI. Partendo da tale considerazione, il TAR Sardegna ha rilevato che la violazione di tale diritto comporta di per sé un danno esistenziale risarcibile, ed ha pertanto condannato il Ministero dell’Istruzione e l’Istituzione scolastica interessata a pagare a tale titolo l’importo di €.1.000,00 per ogni mese in cui il numero di ore assegnate è stato inferiore a quello previsto.
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