LIZZANELLO (Lecce) – Il provvedimento di sospensione della patente va adottato non sulla base di un mero dato oggettivo, ma anche sulla scorta di elementi che comprovino la presenza di un pericolo tale da permettere al responsabile di proseguire, nell’immediato, nella guida di autoveicoli.
È questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Dott.ssa Goffredo), ha accolto il ricorso proposto da un ventunenne neopatentato contro il Ministero dell’Interno, accusato di aver violato l’art. 186 comma 3 del Codice della Strada per guida sotto influenza di alcool. Con recente e motivata sentenza, depositata in data 30.03.2021, il Giudice di Pace di Lecce, accogliendo le tesi del difensore l’avvocato Maria Assunta Saracino, ha annullato infatti il verbale elevato dal Ministero dell’Interno.
Nel merito, il Giudice ha chiarito che l’oggetto di valutazione, nell’emissione del provvedimento di sospensione della patente, deve essere “la condotta tenuta dal contravventore”. Partendo da tale presupposto, escussi i testimoni presenti, il Giudice di Pace di Lecce rileva che dalla valutazione delle emergenze processuali fornite dall’opponente (un neopatentato di Lizzanello), dal rapporto informativo redatto dalle Autorità intervenute e dal tasso alcolemico rilevato, 0,55g/I nella prima prova e 0.55g/I nella seconda, si evince che la condotta tenuta dal contravventore “non era tale da cagionare pericolo grave alla circolazione stradale e, quindi, ledere il bene giuridico della sicurezza delle persone nelle strade”.
Ne discende quindi che, in virtù del principio del libero convincimento, in assenza di condizioni di disarmonia psico-fisica confermate dalle dichiarazioni testimoniali (per cui venga a difettare la prontezza di riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida), non vi era la concreta ed oggettiva sussistenza delle esigenze cautelari di sospensione della patente.
Si tratta, per l’avv. Mary Saracino della dimostrazione di come, in assenza di elementi sintomatici dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida, e mai contestati dall’Organo accertatore, il tasso alcolemico rilevato, deve essere considerato nella norma poiché in percentuale irrilevante.